Ordinanza
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Art. 25 Permesso
1 Chi vuole trasportare a titolo professionale persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2144) con veicoli della categoria B o C, della sottocategoria B1 o C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. I trasporti professionali di persone con risciò elettrici non sottostanno all’obbligo del permesso, nemmeno quando il conducente è titolare di una licenza della categoria B o F.145 2 Il permesso per il trasporto professionale di persone non è necessario per:
3 Il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato al titolare di una licenza di condurre delle categorie B, della sottocategoria B1 o della categoria speciale F se il candidato:
4 Al titolare di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato senza ulteriore esame. 4bis Al titolare di una licenza di condurre della categoria C il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato, su richiesta, senza ulteriore esame, a condizione che egli non abbia commesso, almeno nell’anno precedente la presentazione della domanda, infrazioni alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre. Questa regola si applica anche al titolare della licenza di condurre della sottocategoria C1, a condizione che abbia superato l’esame teorico complementare di cui all’allegato 11 numero 2.149 5 Il permesso è valido soltanto insieme alla licenza di condurre. 145 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333). 147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599). 148 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719). 149 Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719). |