Ordinanza
|
|
Art. 27 Visite di controllo di idoneità alla guida 154
1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida:
1bis L’autorità cantonale ricorda alle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b l’obbligo di sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida. Il promemoria è inviato:
1ter Con il promemoria l’autorità cantonale ricorda alle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b che il risultato dell’esame deve essere presentato entro tre mesi dall’invio del promemoria e per tutte le visite di controllo successive entro il termine ultimo. Questo è calcolato a partire dalla data dell’ultimo esame svolto.157 1quater Dopo il primo esame medico di idoneità alla guida, l’autorità cantonale ricorda alle persone di cui al capoverso 1 lettera c le successive visite di controllo eventualmente necessarie.158 1quinquies L’autorità cantonale può eccezionalmente estendere i termini per la presentazione dei risultati degli esami.159 2 La visita di controllo di idoneità alla guida deve essere effettuata sotto la responsabilità di un medico di cui all’articolo 5abis. 3 L’autorità cantonale può:
4 L’autorità cantonale può, in singoli casi, disporre che una visita di controllo di idoneità alla guida sia limitata a taluni punti o estesa ad altri; in questi casi il medico non è vincolato ai moduli di cui agli allegati 2 e 2a. 154 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599). 155 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2023 255). 156 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2023 255). 157 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2023 255). 158 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2023 255). 159 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2023 255). |
