Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)1
1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Art. 27aCondizioni generali
1 La formazione complementare dura sette ore e si svolge in una sola giornata.161
2 La formazione complementare è svolta in gruppi di 6/12 persone. Un gruppo è costituito di titolari di una licenza di condurre in prova della categoria A o di titolari di una licenza di condurre in prova della categoria B. Il contenuto del corso è impostato in base alla rispettiva categoria. Chiunque possieda la licenza di condurre in prova delle categorie A e B può scegliere se intende seguire la formazione complementare con un motoveicolo della categoria A o con un autoveicolo della categoria B.
3 Ogni gruppo è assistito dal numero di animatori necessario a uno svolgimento senza pericoli della formazione complementare e alla realizzazione degli obiettivi prefissati.
4 Di norma, il candidato segue la formazione complementare con il proprio veicolo. L’organizzatore del corso può mettere dei veicoli a disposizione dei partecipanti che non ne possiedono.
161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).