Ordinanza
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Art. 30 Revoca preventiva 175
1 Se sussistono seri dubbi sull’idoneità alla guida di una persona, l’autorità cantonale può decidere la revoca preventiva della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre. 2 L’autorità cantonale restituisce all’avente diritto la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre sequestrata e trasmessale dalla polizia se non decide almeno la revoca preventiva entro dieci giorni lavorativi dal sequestro. 175 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 222, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2022 407). |