1 Se il titolare di una licenza di condurre in prova commette una seconda infrazione che comporta la revoca della licenza di condurre per categorie e sottocategorie, la licenza è annullata. Questo vale anche se nel frattempo è stata rilasciata la licenza di condurre per una durata illimitata. L’annullamento comporta il ritiro della licenza di condurre.190
2 L’annullamento si applica a tutte le categorie e sottocategorie. Si applica anche alle categorie speciali se il titolare della licenza non offre alcuna garanzia che in futuro non commetterà infrazioni con veicoli delle categorie speciali.
2bis In caso di annullamento le eventuali licenze per allievo conducente sono revocate e anche ritirate.191
3 Se l’annullamento concerne soltanto le categorie e sottocategorie, l’autorità d’ammissione rilascia una licenza di condurre delle categorie speciali.
4 L’autorità di revoca informa il conducente interessato sulle condizioni alle quali può nuovamente ottenere una licenza per allievo conducente.
189 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
190 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).
191 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).