1 L’autorità amministrativa del Cantone di domicilio deve vietare di circolare con veicoli a motore per cui non è necessaria la licenza di condurre alle persone che, a seguito di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure alcoolismo o altre forme di tossicomania o per altre ragioni non ne sono idonee.195
2 Un divieto di circolare può essere ordinato per al minimo un mese se il conducente, violando le norme della circolazione, ha messo in pericolo in modo grave o ripetutamente il traffico o disturbato ripetutamente gli utenti della circolazione. Se rinuncia a un divieto di circolare, l’autorità può impartire un ammonimento.196
3 Un divieto di circolare per almeno un mese deve essere deciso nei confronti delle persone che, con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre:
- a.
- circolano con una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,40 mg/l oppure con un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille;
- b.
- circolano in condizioni di inabilità alla guida sotto l’effetto di stupefacenti o medicinali;
- c.
- avendo guidato il veicolo, si oppongono o sottraggono intenzionalmente a un esame del sangue, a un accertamento etilometrico o a un test preliminare precedentemente disposto o prevedibile o a una visita medica aggiuntiva, oppure eludono lo scopo di tali provvedimenti;
- d.
- sottraggono il veicolo per utilizzarlo;
- e.
- guidano nonostante il divieto di circolare;
- f.
- fuggono dopo aver ferito o ucciso una persona.197
4 Può essere disposto un ammonimento nei confronti di un conducente che presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,25 mg/l ma inferiore a 0,40 mg/l, oppure un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille ma inferiore allo 0,80 per mille.198
194 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
195 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
196 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
197 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2631).
198 Introdotto dal n. I dell’O del 28 apr. 2004 (RU 2004 2853). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2631).