Ordinanza
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Art. 41 Organizzazione, procedura
1 Chi intende tenere corsi d’educazione stradale necessita del riconoscimento delle autorità cantonali.205 1bis Il riconoscimento è rilasciato se:
1ter Il riconoscimento per l’organizzazione di corsi d’educazione stradale è valido in tutta la Svizzera.207 2 La durata dei corsi dipende dalla natura e dall’impostazione, ma di norma è di otto ore.208 3 Se, durante il corso, si nutrono dubbi circa l’idoneità a condurre di un partecipante, l’autorità cantonale deve esserne informata. Questa prende i provvedimenti che s’impongono; può segnatamente ordinare la ripetizione del corso, lezioni di guida oppure un nuovo esame di guida (art. 28).209 4 La convocazione al corso deve menzionare come motivo l’infrazione commessa. 5 Se, senza giustificarsi, l’interessato non dà seguito alla convocazione, l’autorità cantonale fissa un nuovo termine; l’interessato deve assumersi le spese derivanti dalla mancata partecipazione al corso. Non è ammesso il ricorso contro successive convocazioni risultanti dal fatto che si è dovuto convenire un altro termine.210 6 ...211 205 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853). 206 Introdotto dal n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853). 207 Introdotto dal n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853). 208Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982). 209 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259). 210 Per. introdotto dal n. II 64 dell’O dell’8 nov. 2006 (revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). 211 Abrogato dal n. II 64 dell’O dell’8 nov. 2006 (revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). |