Ordinanza
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Art. 42 Riconoscimento delle licenze
1 I conducenti di veicoli a motore provenienti dall’estero possono condurre in Svizzera veicoli a motore soltanto se sono titolari:
2 La licenza di condurre straniera nazionale, la licenza di condurre internazionale insieme a quella nazionale e la licenza per allievo conducente straniera autorizzano il titolare a condurre in Svizzera le categorie di veicoli documentate sulla licenza in maniera esplicita, comprensibile e in caratteri latini. Il titolare di una licenza per allievo conducente straniera deve essere accompagnato da una persona che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 15 capoverso 1 LCStr.217 2bis Con una licenza di condurre per ciclomotori straniera valevole si può guidare in Svizzera un veicolo che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 18 lettera a OETV218.219 3 I conducenti provenienti dall’estero che entrano e circolano in Svizzera con un ciclomotore ai sensi dell’articolo 18 lettera a OETV, un veicolo a motore agricolo o forestale o un veicolo a motore di lavoro non hanno bisogno di una licenza di condurre se essa non è richiesta nel loro Paese d’origine per questo tipo di veicoli. Questi conducenti devono sempre portar seco un documento d’identità con fotografia e possono condurre solo il veicolo con cui sono entrati in Svizzera.220 3bis Hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera:
3ter Non hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007223 sullo Stato ospite, a condizione che:224
4 La licenza di condurre straniera che il conducente ha ottenuto eludendo le disposizioni della presente ordinanza sull’ottenimento della licenza svizzera, o quelle di competenza dello Stato dove è domiciliato, non può essere utilizzata in Svizzera. 213 Non ratificata dalla Svizzera 214 RS 0.741.10. Cfr. anche l’Acc. europeo del 1° mag. 1971 completante la Conv. sulla circolazione stradale (RS 0.741.101). 215 Introdotta dal n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). 216 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183). 217 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). 219 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). 220 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). 221Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2023 255). 222 Introdotta dal n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726). 224 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). 225 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). 226 Introdotto dall’all. n. 11 dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076657). |