Ordinanza
|
Art. 43 Età minima
1 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre straniere possono essere utilizzate in Svizzera soltanto dalle persone che hanno raggiunto l’età minima prescritta nella presente ordinanza per i titolari di licenze domiciliati in Svizzera. Per la guida senza accompagnatore di autoveicoli della categoria B si applica l’età minima di 18 anni.227 2 Le persone domiciliate all’estero che secondo il diritto del loro Paese d’origine non hanno bisogno di una licenza di condurre per ciclomotori e hanno raggiunto l’età minima ivi prescritta sono ammesse a circolare in Svizzera se hanno almeno 16 anni.228 3 In casi fondati, l’USTRA229 può ammettere eccezioni concernenti l’età minima di conducenti provenienti dall’estero. 227 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). 228 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). 229 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |