Ordinanza
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Art. 45 Divieto di far uso della licenza; revoca
1 L’uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera. Inoltre, l’uso della licenza di condurre straniera deve essere vietato per una durata indeterminata se il titolare ha ottenuto la sua licenza all’estero eludendo le disposizioni svizzere o straniere di competenza. Il divieto di far uso di una licenza di condurre straniera deve essere comunicato all’autorità straniera competente, direttamente o tramite l’USTRA. 2 Con la revoca della licenza di condurre svizzera, deve sempre essere vietato l’uso di una eventuale licenza di condurre straniera. 3 Il divieto di far uso di una licenza di condurre internazionale deve essere iscritto nello spazio appositamente previsto nel documento. L’iscrizione deve essere munita del bollo ufficiale. 4 La licenza di condurre straniera il cui uso è stato vietato va depositata presso l’autorità, se il titolare è domiciliato in Svizzera. Essa è restituita al titolare:238
4bis Le licenze di condurre straniere il cui uso è stato vietato per una durata illimitata sono restituite all’autorità di rilascio allegando una copia della decisione di divieto di far uso della licenza, se il titolare non è domiciliato in Svizzera.241 5 Se il divieto di uso della licenza non può essere notificato al titolare in Svizzera, l’USTRA si incarica di farlo notificare per la via dell’assistenza giudiziaria. 6 Il divieto di far uso della licenza di condurre, pronunciato perché sono state eluse le disposizioni svizzere o straniere di competenza, diventa privo di effetti se il titolare della licenza fornisce la prova che egli, da quella data:
7 Le revoche di licenze di condurre straniere ordinate da autorità straniere devono essere eseguite se l’USTRA lo ordina. 238 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). 239 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). 240Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726). 241 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). 242Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726). |