Ordinanza
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Art. 5d Procedura di riconoscimento
1 Il riconoscimento è concesso dall’autorità del Cantone nel quale il medico o lo psicologo svolge prevalentemente la sua attività. 2 L’autorità cantonale può prescrivere che l’attestazione di cui all’articolo 5b capoverso 1 lettera b sia effettuata elettronicamente. |