Ordinanza
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Art. 5i Esecuzione degli esami e comunicazione dei risultati
1 L’autorità cantonale mette a disposizione del medico o dello psicologo tutti i documenti concernenti l’idoneità alla guida della persona da esaminare. 2 I medici devono effettuare gli esami di cui agli articoli 11b, 27 capoverso 1 nonché 65 capoverso 2 lettera d conformemente agli allegati 2 e 2a. 3 I medici e gli psicologi devono comunicare i risultati degli esami alle persone esaminate e alle autorità cantonali.50 4 Per la notifica dei risultati alle autorità cantonali, i medici utilizzano i moduli di cui:
5 Le autorità cantonali possono mettere a disposizione i moduli di cui al capoverso 4 in forma elettronica. Se un’autorità cantonale ricorre a tale possibilità, può chiedere di ricevere i moduli solo elettronicamente.52 50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). 51 Il riferimento è stato cancellato il 1° feb. 2019 ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512). 52 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). |