Ordinanza
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)1

1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).


Open article in different language:  DE  |  FR
Art. 64e Durata di validità dell’autorizzazione

1 L’au­to­riz­za­zio­ne è li­mi­ta­ta a tre an­ni. La sua du­ra­ta di va­li­di­tà è pro­ro­ga­ta ogni vol­ta di tre an­ni se il ti­to­la­re pro­va che du­ran­te i tre an­ni:

a.
ha im­par­ti­to per al­me­no 30 gior­ni cor­si di for­ma­zio­ne com­ple­men­ta­re ai ti­to­la­ri di una li­cen­za di con­dur­re in pro­va; e
b.
ha fre­quen­ta­to due gior­na­te in­te­re di cor­si di per­fe­zio­na­men­to per ani­ma­to­ri.

2 I Can­to­ni fis­sa­no, d’in­te­sa con l’USTRA, le esi­gen­ze con­cer­nen­ti gli or­ga­niz­za­to­ri e il con­te­nu­to dei cor­si di per­fe­zio­na­men­to per ani­ma­to­ri.

3 Gli or­ga­niz­za­to­ri dei cor­si di for­ma­zio­ne com­ple­men­ta­re at­te­sta­no per scrit­to agli ani­ma­to­ri i cor­si im­par­ti­ti da que­sti ul­ti­mi e gli or­ga­niz­za­to­ri dei cor­si di per­fe­zio­na­men­to i cor­si di una gior­na­ta in­te­ra fre­quen­ta­ti da­gli ani­ma­to­ri stes­si.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden