Ordinanza
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Art. 64e Durata di validità dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è limitata a tre anni. La sua durata di validità è prorogata ogni volta di tre anni se il titolare prova che durante i tre anni:
2 I Cantoni fissano, d’intesa con l’USTRA, le esigenze concernenti gli organizzatori e il contenuto dei corsi di perfezionamento per animatori. 3 Gli organizzatori dei corsi di formazione complementare attestano per scritto agli animatori i corsi impartiti da questi ultimi e gli organizzatori dei corsi di perfezionamento i corsi di una giornata intera frequentati dagli animatori stessi. |