Ordinanza
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Art. 64f Centri di formazione per animatori
1 I centri di formazione per animatori devono essere riconosciuti dall’USTRA. Il riconoscimento è accordato se:
2 L’USTRA può revocare il riconoscimento se le condizioni necessarie non sono più adempiute o il centro di formazione non forma più animatori da oltre due anni. 3 I centri di formazione devono provvedere affinché i loro docenti trasmettano agli animatori le conoscenze e le capacità necessarie. Sono tenuti a iscrivere il candidato all’esame per ottenere l’attestato di competenza. |