Ordinanza
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Art. 67 Esame
1 Dopo aver terminato un corso, e dopo almeno sei mesi di attività presso l’ufficio della circolazione, il futuro esperto della circolazione deve sostenere un esame finale nelle materie indicate nell’allegato 7. L’esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente o dei controlli dei veicoli che desidera diventare esperto della circolazione per le due funzioni deve sostenere un esame che comprende le materie nelle quali non è ancora stato esaminato.255 1bis L’esame nelle materie di cui all’allegato 7 numeri 12, 22 e 32 può essere suddiviso in diversi esami parziali. Gli esami parziali possono essere sostenuti prima della conclusione di un corso, ma dopo almeno tre mesi di attività presso un ufficio della circolazione.256 2 Nel giudicare l’esame devono essere tenute in considerazione le note assegnate durante la formazione. 3 Il risultato dell’esame deve essere comunicato al candidato dall’ufficio della circolazione dove egli fa la pratica, con indicazione della nota di valutazione complessiva e delle note assegnate per ogni gruppo di materie. Se il candidato supera l’esame gli viene rilasciato un certificato. 255 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333). 256 Introdotto dal n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333). |