Ordinanza
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Art. 69 Compiti delle autorità 258
1 I Cantoni e la competente autorità della Confederazione emanano un regolamento di formazione e d’esame. 2 La formazione degli esperti della circolazione è compito dei Cantoni. Gli esami sono sostenuti davanti a commissioni cantonali o intercantonali nelle quali sono delegati, oltre a capi degli uffici della circolazione, capi esperti della circolazione e altri specialisti. 3 I Cantoni e la competente autorità federale sono responsabili del perfezionamento dei loro esperti della circolazione. Hanno l’obbligo in particolare di assicurare il perfezionamento degli esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente e dei controlli tecnici sui veicoli. 258 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 20051167). |