1 In presenza dell’approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV290) o della scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall’importatore.291
2 In assenza dell’approvazione del tipo e della scheda tecnica, il rapporto di perizia è compilato dall’autorità di immatricolazione.292
3 Per annunciare modificazioni tecniche apportate a un veicolo (art. 34 cpv. 2 OETV293) è necessario un rapporto di perizia speciale (modulo 13.20 B).294
4 I rapporti di perizia o il loro contenuto, come pure i dati tecnici allegati, devono essere conservati dall’autorità durante 15 anni a far data dalla prima messa in circolazione dei veicoli.
5 L’USTRA, d’intesa con i Cantoni, l’autorità competente in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e l’UDSC, stabilisce la forma da dare al rapporto di perizia ed emana le istruzioni sul modo di compilarlo.295
290RS 741.511
291 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019321).
292 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019321).
293 RS 741.41
294Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).
295 Nuovo testo giusta l’all. 5 n. II 3 dell’O del 27 mar. 2024 concernente la tassa sul traffico pesante, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 150).