Ordinanza
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Art. 76 Controllo dell’imposizione doganale e dell’avvenuta tassazione 296
1 Il rapporto di perizia (mod. 13.20 A) munito dell’impronta del bollo doganale serve da prova dell’imposizione doganale e dell’avvenuta tassazione conformemente alla LIAut297. 2 Il diritto di utilizzare in Svizzera un veicolo per il quale non vi è stata un’imposizione doganale o per il quale non vi è stata una tassazione deve fondarsi su un’autorizzazione delle autorità doganali. 3 L’UDSC298, comunica alle autorità d’immatricolazione i generi di veicoli per i quali non sono necessari la prova dell’imposizione doganale e dell’avvenuta tassazione secondo il capoverso 1 o un’autorizzazione secondo il capoverso 2. 296Nuovo testo giusta dell’all. 4 n. 35 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469). 298 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |