Ordinanza
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Art. 79 Validità
1 La licenza di circolazione per l’immatricolazione normale dei veicoli e la licenza di circolazione collettiva hanno una durata di validità illimitata. 2 La durata di validità della licenza dei veicoli di riserva, della licenza di circolazione per l’immatricolazione provvisoria dei veicoli e della licenza temporanea è regolata dalla OAV300. Per quanto concerne la validità dei permessi speciali è determinante la ONC301. 3 Entro i limiti dell’articolo 17 OAV, la durata di validità della licenza di circolazione per l’immatricolazione provvisoria dei veicoli non sdoganati può essere fissata o prolungata oltre a quella dell’autorizzazione doganale solo se detta autorizzazione lo prevede esplicitamente. |