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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)1
1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Art. 79Validità
1 La licenza di circolazione per l’immatricolazione normale dei veicoli e la licenza di circolazione collettiva hanno una durata di validità illimitata.
2 La durata di validità della licenza dei veicoli di riserva, della licenza di circolazione per l’immatricolazione provvisoria dei veicoli e della licenza temporanea è regolata dalla OAV300. Per quanto concerne la validità dei permessi speciali è determinante la ONC301.
3 Entro i limiti dell’articolo 17 OAV, la durata di validità della licenza di circolazione per l’immatricolazione provvisoria dei veicoli non sdoganati può essere fissata o prolungata oltre a quella dell’autorizzazione doganale solo se detta autorizzazione lo prevede esplicitamente.