Ordinanza
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Art. 87 Rilascio delle targhe
1 Dopo esser stato attribuito, il numero di targa resta riservato per il detentore. L’attribuzione di altri numeri è ammessa qualora le targhe siano state depositate o revocate per oltre un anno; per il resto, l’attribuzione avviene conformemente all’articolo 81. 2 La perdita delle targhe deve essere comunicata senza indugio dal detentore all’autorità, la quale gli rilascia targhe con un altro numero; essa può pubblicare il numero delle targhe perse nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).335 3 I fabbricanti non hanno la facoltà di rilasciare targhe direttamente ai detentori. 4 Le targhe munite delle sigle «CD», «CC» e «AT» sono rilasciate d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri. 5 Le targhe restano proprietà dell’autorità eccetto quelle destinate all’immatricolazione provvisoria. 335 Nuovo testo giusta il n. I 17 dell’O del 15 ott. 2008 (sistemi d’informazione di polizia della Confederazione), in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943). |