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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)1
1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Art. 87Rilascio delle targhe
1 Dopo esser stato attribuito, il numero di targa resta riservato per il detentore. L’attribuzione di altri numeri è ammessa qualora le targhe siano state depositate o revocate per oltre un anno; per il resto, l’attribuzione avviene conformemente all’articolo 81.
2 La perdita delle targhe deve essere comunicata senza indugio dal detentore all’autorità, la quale gli rilascia targhe con un altro numero; essa può pubblicare il numero delle targhe perse nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).335
3 I fabbricanti non hanno la facoltà di rilasciare targhe direttamente ai detentori.
4 Le targhe munite delle sigle «CD», «CC» e «AT» sono rilasciate d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri.
335 Nuovo testo giusta il n. I 17 dell’O del 15 ott. 2008 (sistemi d’informazione di polizia della Confederazione), in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).