Ordinanza
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Art. 88 Veicoli per gli esami 338
1 Per gli esami di guida si deve far uso dei veicoli menzionati nell’allegato 12 numero V. 2 I veicoli per gli esami non devono essere provvisti di accessori speciali che facilitano la guida. 338 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259). |