1 Prima dell’esame per gruppi di nuovi ciclomotori, presso i fabbricanti o gli importatori, l’azienda deve consegnare all’autorità gli elenchi completi in duplice esemplare, nei quali devono figurare, per ogni ciclomotore, la marca, il numero del telaio, il numero del certificato di tipo come pure il marchio di omologazione del motore.
2 L’imposizione doganale di ciclomotori costruiti all’estero deve essere provata mediante il bollo ufficiale della dogana apposto sugli elenchi.344
3 I Cantoni consegnano ai costruttori o gli importatori il numero di licenze di circolazione corrispondente a quello dei ciclomotori indicati sugli elenchi. I costruttori o gli importatori devono iscrivere nella licenza di circolazione345 i dati tecnici relativi a ogni ciclomotore e confermare che esso è conforme al tipo approvato.
4 I Cantoni tengono dei registri relativi alle licenze di circolazione rilasciate ai costruttori o agli importatori i quali vanno conservati unitamente agli elenchi durante cinque anni. Essi inviano una copia degli elenchi all’USTRA. L’USTRA e l’UDSC sono autorizzati a consultare in ogni momento i registri e gli elenchi.
5 I ciclomotori esaminati per gruppi possono essere messi in commercio soltanto con le licenze di circolazione loro attribuite. In sostituzione di licenze perse il Cantone competente per il rilascio (art. 91 cpv. 3 prima frase) ne emette delle nuove fondandosi sugli elenchi.
344 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 35 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469).
345RU 1978 20