Ordinanza
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Art. 93 Esame singolo
1 I ciclomotori importati singolarmente devono essere esaminati da un esperto della circolazione ufficiale prima di essere ammessi alla circolazione. L’imposizione doganale deve essere provata mediante piombo doganale intatto, l’esenzione dall’imposizione mediante autorizzazione delle dogane.346 2 I ciclomotori usati le cui licenze di circolazione e la cui targa sono state revocate dall’autorità o la cui licenza di circolazione è andata persa devono essere esaminati singolarmente da un esperto della circolazione prima della loro riammissione. Il controllo dell’imposizione doganale non è effettuato se il veicolo presenta chiare tracce d’uso o se il detentore può provare che il veicolo è stato acquistato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.347 3 Qualora un motore ausiliario venga montato in un secondo tempo su un velocipede, l’autorità cantonale rilascia la licenza di circolazione se ha costatato, mediante esame, che il veicolo è conforme alle esigenze stabilite per i ciclomotori. 4 Nei casi previsti ai capoversi 1 a 3, l’autorità di immatricolazione apporta tutte le iscrizioni necessarie nella licenza di circolazione e attesta che il veicolo è conforme al tipo approvato o alle prescrizioni. 5 L’autorità può permettere di presentare all’esame un ciclomotore sprovvisto della licenza di circolazione e della targa se viene fornita la prova che il ciclomotore è assicurato. Alle stesse condizioni, il Cantone può autorizzare un fornitore, dispensato dall’obbligo di presentare i veicoli, a effettuare corse di prova con ciclomotori non provvisti della licenza di circolazione e della targa o a far eseguire tali corse da eventuali compratori. 346 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 35 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469). 347 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 35 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469). |