Ordinanza
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Art. 95 Controlli 350
1 Per controllare se il veicolo è ammesso alla circolazione, il Cantone del luogo di stanza si fonda sulle targhe e sui contrassegni di assicurazione inviati e sulle informazioni trasmesse dai servizi di rilascio (art. 37 cpv. 3 OAV). 2 Durante tutta la durata dell’immatricolazione, è considerato come luogo di stanza del ciclomotore il Cantone competente per il rilascio della targa. Se il luogo di stanza di un ciclomotore è trasferito in un altro Cantone, si deve chiedere una nuova targa nel nuovo Cantone di stanza non appena scade la validità del contrassegno di assicurazione. 3 Se il ciclomotore passa a un altro detentore, questi deve annunciarlo all’autorità entro 14 giorni. L’autorità iscrive il nuovo detentore nella licenza di circolazione. 4 Se un ciclomotore è sostituito con un altro e non vi è cambiamento di targa (art. 94 cpv. 5), il detentore deve comunicarlo entro 14 giorni all’autorità. L’autorità iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione. 5 Una targa smarrita è sostituita con una nuova avente un altro numero e un contrassegno di assicurazione dell’anno corrente (art. 36 cpv. 1 OAV). L’autorità iscrive il nuovo numero della targa nella licenza di circolazione e appone il contrassegno d’assicurazione nell’apposito spazio. 350 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941). |