Ordinanza
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Art. 96 Ciclomotori della Confederazione e dei Cantoni
1 Per l’immatricolazione dei ciclomotori della Confederazione, sono applicabili le norme speciali seguenti:
2 I ciclomotori dei Cantoni, per i quali non è stata stipulata l’assicurazione sulla responsabilità civile (art. 73 cpv. 2 LCStr), vengono muniti di targhe cantonali ordinarie portanti il numero di una serie speciale fissata dal Cantone. 351 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941). |