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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)1
1 Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Art. 120Cambiamento del luogo di stanza
1 Se un veicolo o un rimorchio è immatricolato in un altro Cantone, l’autorità di immatricolazione invia la licenza di circolazione annullata e le targhe all’autorità del precedente Cantone di stanza che le ha rilasciate.382
2 Su richiesta, il Cantone di stanza precedente deve trasmettere al nuovo Cantone di stanza il rapporto di perizia per il veicolo o una copia autenticata.383
382 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200793).
383 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019321).