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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)1
1 Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Art. 21
1 L’esame teorico complementare permette all’autorità d’ammissione di stabilire se il richiedente di una licenza di condurre delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 dispone delle conoscenze di cui all’allegato 11 numero II. 2.
2 I Cantoni elaborano le domande d’esame d’intesa con l’USTRA. Possono delegare questo compito a terzi.119