Ordinanza
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Art. 30b Notifiche trasmesse da privati in merito a carenze nell’idoneità alla guida 177
1 Se un privato notifica all’autorità cantonale i propri dubbi in merito all’idoneità alla guida di un’altra persona, l’autorità cantonale può chiedere al medico curante di quest’ultima di redigere un rapporto. Se il privato che ha trasmesso la notifica lo desidera e dimostra un interesse degno di protezione, l’autorità cantonale garantisce la riservatezza dei suoi dati. La sua identità non può essere divulgata neppure nel quadro di un procedimento amministrativo. 2 Se la persona in questione non ha un medico curante oppure non ne comunica l’identità, l’autorità cantonale può ordinare, in virtù del suo potere di apprezzamento, un esame di cui all’articolo 28a. 3 Eventuali pretese di risarcimento nei confronti dell’autorità da parte della persona oggetto della notifica, in particolare dei costi per esami di idoneità alla guida ordinati sulla base di notifiche ingiustificate, sono disciplinate dal pertinente diritto cantonale in materia di responsabilità. 177 Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 giu. 222, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2022 407). |