Ordinanza
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Art. 40 Disposizioni generali
1 I Cantoni organizzano corsi d’educazione stradale conformemente all’articolo 25 capoverso 3 lettera e LCStr.202 2 I partecipanti ai corsi devono essere indotti, mediante una formazione complementare adeguata, a comportarsi correttamente nella circolazione.203 3 Possono essere convocati a partecipare ad un corso di insegnamento delle norme della circolazione i conducenti di veicoli a motore, di ciclomotori e di velocipedi che ripetutamente hanno compromesso la sicurezza del traffico violando norme della circolazione. La convocazione è ordinata dalle autorità competenti per la revoca delle licenze di condurre. 4 Oltre all’obbligo di frequentare un corso sulle norme della circolazione, possono essere decisi altri provvedimenti (ammonimento, revoca della licenza, divieto di circolare).204 5 Le spese del corso vanno a carico dei partecipanti. 202 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853). 203Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982). 204 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853). |
