Ordinanza
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Art. 151 Disposizioni transitorie
1 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre conformi all’allegato 10 possono già essere rilasciate a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza; a partire dal 1° luglio 1977, il loro rilascio è obbligatorio. Le licenze rilasciate secondo le vecchie prescrizioni danno diritto a condurre veicoli come finora; esse dovranno essere sostituite con licenze conformi all’allegato 10 quando l’autorità lo ordina ai detentori; i Cantoni vigileranno a che tutte le licenze rilasciate secondo il diritto anteriore siano sostituite entro il 31 dicembre 1995.433 Rilasciando nuove licenze ai vecchi conducenti, si devono osservare le norme seguenti:
2 I conducenti di ciclomotori che compiono i 14 anni dopo il 30 giugno 1977 e che non sono titolari di una licenza di condurre di una categoria qualsiasi devono essere in possesso della licenza di condurre per ciclomotori. Coloro che compiono i 14 anni avanti il 1° luglio 1977 e che non posseggono una licenza di condurre di una categoria qualsiasi devono procurarsi, entro il 1° gennaio 1980, la licenza di condurre per ciclomotori che fino a quella data sarà loro rilasciata senza esame. Trascorso detto termine, la licenza di condurre per ciclomotori è rilasciata conformemente alle disposizioni della presente ordinanza. 3 Restano valevoli i permessi rilasciati secondo l’attuale diritto a maestri conducenti di scuole di guida o a maestri conducenti della Confederazione per esercitare la loro attività senza una licenza per maestro conducente. 4 Le targhe munite di un segno speciale, previsto nell’articolo 82 capoverso 2 lettere b e c, sono rilasciate a partire dal 1° luglio 1977. Le targhe attuali per veicoli da noleggio, le targhe professionali e le targhe di prova, devono essere sostituite con targhe munite di un segno speciale entro il termine di tre anni a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 5 Le targhe di formati anteriori devono essere sostituite quando l’autorità competente lo ordini ai detentori.434 6 I ciclomotori importati o costruiti in Svizzera dopo il 1° gennaio 1978 devono essere muniti di una licenza di circolazione e di targhe conformi alla presente ordinanza.435 I ciclomotori importati prima di tale data sono ammessi secondo le norme del diritto precedente (etichetta, contrassegno trasferibile dell’assicurazione) fino al 31 dicembre 1983, a condizione che il detentore presenti la licenza rilasciata secondo il precedente diritto o il ciclomotore munito dell’etichetta; a partire dal 1° gennaio 1984, anche questi ciclomotori saranno immatricolati sulla base un esame successivo conforme alla presente ordinanza. I Cantoni possono applicare la presente ordinanza già avanti il 1° gennaio 1984 ai ciclomotori ammessi secondo il precedente diritto e contestati in occasione di esami. Se un ciclomotore è stato ammesso secondo le norme del diritto precedente in virtù di un certificato di controllo, quest’ultimo dev’essere sempre portato seco.436 7 Se ragioni impellenti lo esigono, il DATEC può prorogare i termini fissati dalle presenti disposizioni transitorie e se necessario emanare norme transitorie per altri casi. 8 Se norme in vigore fino ad ora rimangono applicabili in virtù delle disposizioni transitorie, restano applicabili anche i provvedimenti e le pene in vigore sinora. 433Nuovo testo del per. 2 giusta la cifra III cpv. 3 dell’O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628). 434Nuovo testo giusta la cifra III cpv. 3 dell’O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628). 435Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753). 436Per. introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753). BGE
104 IB 87 () from 3. Februar 1978
Regeste: Entzug des Motorfahrrad-Führerausweises/Fahrverbot; Ergänzung durch den Entzug des Motorfahrzeug-Führerausweises; Art. 37. Abs. 1 der V über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 (VZV). 1. Übergangsrechtliche Grundsätze für die Anordnung von Administrativmassnahmen nach SVG (E. 2). 2. Art. 37 Abs. 1 VZV stellt es - abweichend von der früheren Regelung des BRB vom 27. August 1969 - in das pflichtgemässe Ermessen der Administrativbehörde, den Entzug des Führerausweises für Motorfahrräder oder das entsprechende Fahrverbot durch den Entzug eines allfälligen Motorfahrzeug-Führerausweises zu ergänzen (E. 3). 3. Gesetzmässigkeit dieser Regelung (E. 4 und 5).
104 IB 179 () from 29. September 1978
Regeste: Beschränkte Fahrerlaubnis für Epileptiker; Art. 8 Abs. 3 VZV. 1. Voraussetzungen für die Zulassung eines Epileptikers zum Strassenverkehr (E. 1b). 2. Anforderungen an das ärztliche Eignungsgutachten gemäss Art. 8 Abs. 3 VZV (E. 2c). Überprüfung des Gutachtens in casu (E. 2e). Berücksichtigung privater Interessen (E. 2f). 3. Zulässigkeit räumlicher Begrenzungen der Fahrerlaubnis; Art. 26 VZV (E. 3). 4. Die Auflagen müssen im Dispositiv der Zulassungsverfügung aufgeführt werden (E. 4).
105 IB 22 () from 16. Februar 1979
Regeste: Entzug des Motorfahrzeug-Führerausweises, Ergänzung durch den Entzug des Motorfahrrad-Führerausweises; Art. 34 der V über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 (VZV). Art. 34 VZV enthält - abweichend von der früheren Regelung des BRB vom 27. August 1969 - keine Grundlage dafür, den Entzug des Motorfahrzeug-Führerausweises durch den Entzug des Motorfahrrad-Führerausweises oder ein entsprechendes Fahrverbot zu ergänzen. Die Ergänzung ist nur zulässig, wenn nicht ein Warnungs-, sondern ein Sicherungsentzug in Frage steht. |
