Ordinanza
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Art. 151m Valutazione delle modifiche del 14 dicembre 2018 relative all’età minima per l’ottenimento di determinate licenze per allievo conducente 457
1 Entro tre anni dall’entrata in vigore delle disposizioni relative all’età minima di 17 anni per l’ottenimento della licenza per allievo conducente della categoria B o BE (art. 6 cpv. 1 lett. cbis, 22 cpv. 1bis e all. 12 numero I lett. b), il DATEC ne valuta gli effetti. 2 Esso pubblica i risultati della valutazione e presenta al Consiglio federale una proposta circa il seguito da dare. 457 Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191). |