Ordinanza
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Art. 33 Portata della revoca 183
1 La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una categoria o di una sottocategoria comporta la revoca della licenza per allievo conducente e della licenza di condurre di tutte le categorie e sottocategorie e della categoria speciale F.184 2 La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una categoria speciale comporta la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di tutte le categorie speciali. 3 I capoversi 1 e 2 non si applicano se la revoca è decisa per ragioni mediche. 4 L’autorità di revoca può revocare:
5 L’autorità cantonale può rilasciare al titolare della licenza un’autorizzazione a effettuare corse durante il periodo di revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre nella misura necessaria per l’esercizio della propria professione. I dettagli concernenti le corse autorizzate sono fissati nella decisione. L’autorizzazione è concessa a condizione che la licenza:
6 In casi di rigore, l’autorità cantonale può decidere, nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge, una revoca di durata diversa per ciascuna categoria, sottocategoria o categoria speciale.187 183 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853). 184 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183). 185 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183). 186 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 giu. 222, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2022 407). 187 Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 giu. 222, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2022 407). |
