Ordinanza
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Art. 35a Annullamento 192
1 Se il titolare di una licenza di condurre in prova commette una seconda infrazione grave o medio-grave che comporta la revoca della licenza di condurre di tutte le categorie e sottocategorie, la licenza è annullata. Questo vale anche se nel frattempo è stata rilasciata la licenza di condurre per una durata illimitata. L’annullamento comporta il ritiro della licenza di condurre.193 2 L’annullamento si applica a tutte le categorie e sottocategorie. Si applica anche alle categorie speciali se il titolare della licenza non offre alcuna garanzia che in futuro non commetterà infrazioni con veicoli delle categorie speciali. 2bis In caso di annullamento le eventuali licenze per allievo conducente sono revocate e anche ritirate.194 3 Se l’annullamento concerne soltanto le categorie e sottocategorie, l’autorità d’ammissione rilascia una licenza di condurre delle categorie speciali. 4 L’autorità di revoca informa il conducente interessato sulle condizioni alle quali può nuovamente ottenere una licenza per allievo conducente. 192 Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057). 193 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 30). 194 Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). |
