1 I conducenti di veicoli a motore provenienti dall’estero possono condurre in Svizzera veicoli a motore soltanto se sono titolari:
- a.
- di una licenza di condurre nazionale valevole; o
- b.
- di una licenza di condurre internazionale valevole prescritta dalla Convenzione internazionale del 24 aprile 1926215 per la circolazione degli autoveicoli, dalla Convenzione del 19 settembre 1949216 sulla circolazione stradale o dalla Convenzione dell’8 novembre 1968217 sulla circolazione stradale, e sono in grado di esibire tale licenza unitamente alla corrispondente licenza di condurre nazionale;
- c.218
- di una licenza per allievo conducente valevole.219
2 La licenza di condurre straniera nazionale, la licenza di condurre internazionale insieme a quella nazionale e la licenza per allievo conducente straniera autorizzano il titolare a condurre in Svizzera le categorie di veicoli documentate sulla licenza in maniera esplicita, comprensibile e in caratteri latini. Il titolare di una licenza per allievo conducente straniera deve essere accompagnato da una persona che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 15 capoverso 1 LCStr.220
2bis Con una licenza di condurre per ciclomotori straniera valevole si può guidare in Svizzera un veicolo che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 18 lettera a OETV221.222
3 I conducenti provenienti dall’estero che entrano e circolano in Svizzera con un ciclomotore ai sensi dell’articolo 18 lettera a OETV, un veicolo a motore agricolo o forestale o un veicolo a motore di lavoro non hanno bisogno di una licenza di condurre se essa non è richiesta nel loro Paese d’origine per questo tipo di veicoli. Questi conducenti devono sempre portar seco un documento d’identità con fotografia e possono condurre solo il veicolo con cui sono entrati in Svizzera.223
3bis Hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera:
- a.
- i conducenti provenienti dall’estero, residenti in Svizzera da 12 mesi e che durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all’estero;
- b.224
- le persone in possesso di una licenza di condurre valevole rilasciata da uno Stato non membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 o che necessitano di un permesso secondo l’articolo 25; è escluso il personale di circhi e baracconi.225
3ter Non hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007226 sullo Stato ospite, a condizione che:227
- a.228
- siano titolari di una licenza di condurre nazionale valevole;
- b.
- non possiedano la cittadinanza svizzera o non abbiano avuto la loro residenza permanente in Svizzera prima di entrare in funzione; e
- c.
- siano titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri che attesti che sono al beneficio dell’immunità di giurisdizione.229
4 La licenza di condurre straniera che il conducente ha ottenuto eludendo le disposizioni della presente ordinanza sull’ottenimento della licenza svizzera, o quelle di competenza dello Stato dove è domiciliato, non può essere utilizzata in Svizzera.
215 RS 0.741.11
216 Non ratificata dalla Svizzera
217 RS 0.741.10. Cfr. anche l’Acc. europeo del 1° mag. 1971 completante la Conv. sulla circolazione stradale (RS 0.741.101).
218 Introdotta dalla cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).
219 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
220 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).
221 RS 741.41
222 Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).
223 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).
224Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 30).
225 Introdotta dalla cifra I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).
226 RS 192.12
227 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).
228 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).
229 Introdotto dall’all. n. 11 dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076657).