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Art. 11 Direzione e condotta
1Il delegato designa un capo d'intervento. Quest'ultimo dirige e coordina tutte le squadre di soccorso svizzere impegnate sul posto. 2Il Cdo Op designa il comandante dell'aiuto militare in caso di catastrofe. Quest'ultimo e il responsabile delle formazioni della protezione civile sono messi a disposizione, sul posto, del capo dell'intervento. Essi sono rispettivamente responsabili della condotta della truppa e delle formazioni della protezione civile.1 3Se nelle zone limitrofe di Paesi confinanti sono impiegati soltanto i mezzi dei Cantoni frontalieri e dei loro Comuni, i soccorsi sono diretti e coordinati dalle autorità cantonali o dal capo dell'intervento designato da queste autorità. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). |
