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Art. 12 Responsabilità dell'intervento
1Il responsabile è responsabile dell'impiego dei mezzi della Confederazione nonché dell'impiego simultaneo di mezzi della Confederazione e di mezzi dei Cantoni. 2Se sono impiegati soltanto i mezzi dei Cantoni frontalieri e dei loro Comuni, la responsabilità delle operazioni incombe alle autorità competenti per la decisione e la convocazione. |
