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Art. 13 Direzione generale e coordinamento
1Le missioni di soccorso svizzere sono poste sotto la direzione generale delle autorità dello Stato richiedente o delle organizzazioni che le sostengono. 2Queste missioni devono essere coordinate con le operazioni dello Stato richiedente nonché con quelle delle organizzazioni internazionali che le sostengono e con quelle di altri Stati. |
