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Art. 14 Statuto
Le squadre di soccorso sono sottoposte alla legislazione dello Stato di transito o dello Stato richiedente per la durata dell'intervento. Sono fatte salve le disposizioni divergenti dei pertinenti accordi internazionali2. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3549). |
