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Art. 16 Costi d'intervento
1L'aiuto in caso di catastrofe è fornito gratuitamente. Sono fatte salve le disposizioni di accordi internazionali. 2I costi dell'aiuto svizzero in caso di catastrofe all'estero sono a carico degli enti pubblici che organizzano gli interventi. 3I dipartimenti federali finanziano l'impiego dei loro mezzi. Il DFAE si assume inoltre le rimanenti spese accessorie relative all'intervento all'estero, segnatamente per:
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). |