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Art. 8 Mezzi militari
1Su richiesta del delegato, possono essere impiegati mezzi militari per compiti di accertamento e di consulenza nonché per operazioni di salvataggio e di aiuto alla sopravvivenza. I provvedimenti più estesi sono di competenza del Consiglio federale. 2Il Comando Operazioni (Cdo Op) può ammettere nel pool dei volontari per le operazioni di assistenza umanitaria dell'esercito i militari che hanno terminato la scuola reclute. 3Un'operazione di soccorso transfrontaliera spontanea con mezzi militari può essere ordinata soltanto dal DDPS d'intesa con il DFAE. 4Il Cdo Op decide l'equipaggiamento dei militari impiegati. Questi ultimi sono di massima disarmati. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). |
