Ordinanza
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Art. 13 Esame da parte del Cantone
1 L’UFAS sottopone per parere la domanda di aiuti finanziari all’autorità competente del Cantone nel quale deve essere offerta la custodia o dev’essere eseguito il provvedimento. L’autorità cantonale deve esprimersi in particolare sulle questioni seguenti:
2 L’UFAS mette a disposizione del Cantone appositi moduli ai fini del parere. |