Ordinanza
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Art. 30 Costi del progetto computabili e calcolo degli aiuti finanziari
1 Per il calcolo degli aiuti finanziari sono computati i costi che, durante il periodo stabilito nella decisione secondo l’articolo 32, sono occasionati per:
2 I costi per la valutazione sono computati solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
3 Per il calcolo degli aiuti finanziari non sono computati i costi per:
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