|
Art. 12 Domanda di aiuti finanziari
1 La domanda di aiuti finanziari deve essere corredata di:
2 La domanda di aiuti finanziari, corredata dei documenti richiesti, dev’essere presentata all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) prima dell’inizio dell’attività della struttura, dell’aumento dell’offerta o dell’esecuzione dei relativi provvedimenti, ma al più presto con quattro mesi di anticipo. 3 L’UFAS emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli. 7 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 339). |