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Art. 20 Procedura per la concessione di aiuti finanziari
1 L’UFAS sottopone per parere la domanda di aiuti finanziari all’autorità competente del Cantone nel quale è prevista l’esecuzione del progetto. L’autorità cantonale deve esprimersi in particolare sulle questioni seguenti:
2 L’UFAS conclude contratti di prestazioni con le persone fisiche o giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo. I contratti di prestazioni definiscono gli obiettivi dei progetti, l’importo e la durata della partecipazione finanziaria della Confederazione, le modalità di pagamento, le conseguenze in caso di inadempienza, l’accompagnamento scientifico dei progetti, la stesura di rapporti periodici e l’esecuzione della valutazione. |