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Art. 21 Aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia
Per aumento dei sussidi secondo l’articolo 3a capoverso 1 LACust si intendono gli aumenti dei sussidi del Cantone e dei Comuni, inclusi i contributi del datore di lavoro prescritti per legge, che consentono, mediante contributi finanziari supplementari destinati ai genitori o alle strutture di custodia complementare alla famiglia, di ridurre i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia (costi di custodia) a carico dei genitori che esercitano un’attività lucrativa, sono alla ricerca di un impiego o svolgono una formazione. |