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Art. 26 Versamento degli aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari sono versati annualmente dopo la scadenza dell’anno di contribuzione. 2 Essi sono versati se il Cantone presenta all’UFAS, al più tardi sei mesi dopo la scadenza dell’anno di contribuzione, i seguenti documenti:
3 Il riepilogo di cui al capoverso 2 lettera a si basa sui conti annuali approvati del Cantone e dei Comuni. 4 L’UFAS fissa l’importo degli aiuti finanziari sulla base dei documenti di cui al capoverso 2. |