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Art. 36 Concessione di anticipi
1 L’UFAS può concedere anticipi dopo che ha preso la decisione sul diritto agli aiuti finanziari secondo gli articoli 25 e 32. 2 L’anticipo ammonta al massimo all’80 per cento degli aiuti finanziari da versare presumibilmente per l’anno di contribuzione in questione o per la durata del progetto. |