Ordinanza del DFI
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Art. 1 Necessità 2
1 Chi, a titolo professionale o commerciale, applica un procedimento o impiega prodotti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive necessita di un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza. 2 Il titolare di un’autorizzazione speciale può dirigere terzi nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito della sua autorizzazione. Egli deve:
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 447). |